Per passo carrabile si intende l’accesso dalla via pubblica a un’area privata ovvero, in taluni casi, pubblica. Per questi accessi, quando sono situati su strade di proprietà comunale, è obbligatorio richiedere l’autorizzazione all’Ente.
Per i passi carrabili che si immettono su suolo pubblico tramite manufatto (sbassamento del marciapiede, intubamento delle fossette di scolo laterali o altro) è obbligatorio richiedere anche la concessione.
Quando la realizzazione del passo carraio comporta la modificazione della recinzione è obbligatorio presentare la richiesta di permesso di costruire o SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) o CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) all’Uff. Urbanistica – Edilizia Privata.
I passi carrabili che si immettono su suolo pubblico tramite manufatto debbono obbligatoriamente esporre il cartello di “Passo Carrabile” e sono soggetti ad una tassa annuale.
Subentro/voltura (art. 15 del Regolamento Comunale per i passi carrabili):
Nel caso di trasferimento e/o compravendita dell’immobile interessato, la nuova proprietà dovrà inoltrare specifica domanda di subentro e/o voltura all’Ufficio del Servizio Tecnico Manutentivo OO.PP. completa della necessaria documentazione.
Rinuncia/dismissione del passo carrabile (art. 14 del Regolamento Comunale per i passi carrabili):
Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente, la proprietà dovrà presentare una dichiarazione scritta di rinuncia all’Ufficio del Servizio Tecnico Manutentivo OO.PP.
In caso di rinuncia, a carico dell’utente interessato rimane il pagamento della tassa per l’anno in corso nonché le spese di ripristino dell’assetto stradale.