La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l’istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta,
Il funzionario stabilisce altresì il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l’intero importo deve essere immediatamente versato in un’unica soluzione.
In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.
Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia per ogni singolo tributo.