La compatibilità paesaggistica per opere antecedenti l’imposizione del vincolo riguarda, come chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il parere n. 12633 del 20/04/2017, gli interventi edilizi realizzati, senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico in epoca successiva alla loro realizzazione. In sostanza, si tratta dei casi in cui venga richiesto un accertamento di conformità ai fini della sanatoria edilizia in via ordinaria, per opere realizzate, in assenza di titoli autorizzativi, prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.
Tale fattispecie non configura un illecito paesaggistico e deve essere inquadrata nell’ambito operativo dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, con alcuni correttivi:
- non si applicano i limiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del d.lgs. 42/2004:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- sono esclusi gli aspetti sanzionatori;
- deve applicarsi il solo comma 5 dell’articolo 167 integrato dal dettaglio procedurale contenuto nell’art. 146 del Codice.
Il richiamo all’art. 146 deve naturalmente intendersi riferito esclusivamente ai fini del riempimento delle lacune di disciplina procedimentale rinvenibili nel dettato del citato comma 5 dell’art. 167, fermo restando, ovviamente, l’applicabilità dei termini diversi previsti dal citato art. 167.
Gli interventi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.