La Compatibitlità Paesaggistica Ordinaria è disciplinata nelle modalità di svolgimento dall’art. 167 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e viene rilasciata dal Comune per gli interventi edilizi delegati dalla Regione Lazio con la legge n.8/2012.
E’ ammessa la procedura di compatibilità nei casi previsti al comma 4 dell’art.167 del Codice:
“a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”gli interventi riconducibili alle tipologie dell’allegato “B” del D.P.R. 31/2017 per i quali è ammesso la procedura semplificata”
L’interessato presenta apposita domanda all’Amministrazione preposta ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi ammessi, presentando la documentazione necessario secondo quanto disposto nel PROTOCOLLO tra il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E la REGIONE LAZIO del 18 dicembre 2017.