A chi è rivolto
Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Descrizione
Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)
- il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è dovuto per:
- l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
- l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
- l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti o di qualunque materiale contenente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Come fare
L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 17/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.
La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
- gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente,
- le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare,
- l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare,
- la relativa misura di superficie o estensione lineare,
- la destinazione d’uso
- e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
La domanda deve contenere:
- i documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione
- una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze. L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
- nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- nel caso di soggetto diverso da quelli di cui sopra la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
- la domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
Cosa serve
- Modello specifico compilato.
- Allegare la documentazione richiesta.
- Marca da bollo 16€ ove richiesto.
Cosa si ottiene
Autorizzazione per l’occupazione o per l’esposizione di messaggi pubblicitari o l’affissione di manifesti.
Tempi e scadenze
Quanto costa
Il canone prevede il pagamento di un importo soggetto a diverse variabili e coefficienti.
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
-
Parco della Legnara, Via Antonio Ricci 4, 00052
Documenti
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Telefono: