Autorizzazione paesaggistica semplificata – (D.P.R. 31/2017 Allegato “B”)

  • Servizio attivo
Modalità per il rilascio dell’Autorizzazione di interventi in area ricomprese in vincolo paesistico, definiti di “lieve entità” come elencati nell’allegato “B” del D.P.R. 31/2017, quale adempimento preliminare al rilascio del titolo edilizio e dell’esecuzione delle opere

A chi è rivolto

Proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti in area con vincoli paesistici sui quali si vuole procedere ad interventi di modifica dello stato attuale definiti di lieve entità.

Descrizione

L’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata è disciplinata nelle modalità di svolgimento dall’art. 11 del D.P.R. 31/2017 in esecuzione di quanto ammesso al comma 9 dell’art.146 del D.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e viene rilasciata dal Comune nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione Lazio ai sensi della lett.a) co.1 art.1 L.R. 8/2012.

Sono soggetti alla procedura semplificata di autorizzazione tutti gli interventi riconducibili alle tipologie dell’allegato “B” del D.P.R. 31/2017.

Come per la procedura ordinaria:

vige l'obbligo di presentare al Comune  il progetto degli interventi che  si intende  intraprendere con divieto di avviare i lavori fino a quando non se ne sia ottenuta l'autorizzazione; 

l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi;

è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Come fare

L'interessato deve rivolgersi ad un tecnico progettista abilitato che dovrà presentare a mezzo PEC l'istanza compilata sugli appositi modelli e completa di tutti gli elaborati tecnici necessari indicati negli stessi modelli e con gli allegati ivi indicati.

Per la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata gli elaborati devono essere presentati in via telematica in file formato PDF firmati digitalmente dal professionista abilitato all’indirizzo PEC del Comune.

Al fine di agevolare la presentazione di documentazione idonea allo svolgimento istruttorio delle verifiche dovute da parte delle P.A. competenti, dovrà essere utilizzata la modulistica appositamente predisposto dall’ufficio comunale, compilata in tutte le parti previste/predisposte.

Cosa serve

  • Per l’avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è necessario presentare apposita RICHIESTA utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune, allegando la documentazione necessaria di seguito riportata:

  • Modello istanza, come da modulistica;
  • Dichiarazione asseverata, come da modulistica;
  • Relazione Paesaggistica semplificata, che comprende l’elaborato grafico, come da modello dell’allegato “D” art.8 comma 1 D.P.R. 31/2017;
  • Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 per la domanda e di € 16,00 per il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione, come da modulistica;
  • L’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 280,00 da effettuare con le modalità di seguito riportate;
  • Ogni altra documentazione amministrativa e/o tecnica necessaria ai fini dell’istruttoria.

 

 

N.B. In caso in cui sia necessario il parere archeologico preventivo, ai sensi della L.R. 24/1998 e s.m.i. ed artt. 42 e 46 delle NTA del PTPR Lazio, lo stesso si richiede all’interno della medesima istanza paesaggistica, quale adempimento endoprocedimentale.

Cosa si ottiene

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA all’esecuzione dell’intervento come descritto nel progetto presentato, anche con eventuali condizioni prescritte, necessaria per il  rilascio/presentazione del titolo edilizio abilitativo.

Tempi e scadenze

Rilascio autorizzazione

• L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nella fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato “A” del DPR 31/2017 oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario di cui all’art146 del D.Lgs. 42/2004. L’amministrazione valuta la conformità dell’intervento alle prescrizioni d’uso del vincolo o del piano paesistico, nonché se ci sia compatibilità con i valori paesaggistici del contesto di riferimento.

• Entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione richiede all’interessato, ove occorrano, ulteriori documenti e chiarimenti che sono inviati entro il termine di dieci giorni. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile.

• Entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione trasmette alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro successivi venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

• In caso di esito negativo della valutazione da parte dell’amministrazione procedente, questa, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato con i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.

• In caso di valutazione negativa da parte del Soprintendente, questo comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente.

• In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della Legge 241/90 e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Durata e rinnovo

• L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. • Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. • L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Quanto costa

È dovuto il pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 280,00 da effettuarsi attraverso una di queste modalità:

  • sull’IBAN: IT63U0306939042100000046024 o c/c postale n. 51173003 intestate al COMUNE DI CERVETERI SERVIZIO TESORERIA - Causate: diritti di segreteria/istruttoria per istanza autorizzazione paesaggistica;
  • tramite il servizio “pagoPA” accedendo al portale dei pagamenti e cliccando su "Crea Pagamento Spontaneo" per poi selezionare come dettaglio pagamento "Autorizzazione Paesaggistica"

Marche da bollo necessarie:

  • n.1 Marca da Bollo da € 16,00 (importo soggetto ad aggiornamenti) per la presentazione dell’istanza;
  • n.1 Marca da Bollo da € 16,00 (importo soggetto ad aggiornamenti) per il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione.

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  • Palazzo del Granarone, Via Francesco Rosati Snc, 00052
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Ultimo aggiornamento: 18/03/2025, 13:21

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