L’art. 75 della Costituzione prevede l’indizione di referendum popolari per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un altro atto avente valore di legge, su richiesta di 500.000 elettori o da parte cinque Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La legge n. 352 del 25/5/1970 detta le norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
Il Comitato dei promotori del referendum deve depositare il quesito sul quale intende promuovere il referendum presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e di tale iniziativa ne viene dato annuncio sulla Gazzetta Ufficiale del giorno successivo; dal giorno successivo alla pubblicazione può essere iniziata la raccolta delle firme sui moduli appositamente predisposti e vidimati.
I moduli contenenti le firme raccolte devono essere depositati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione entro 3 mesi dalla data del timbro di vidimazione.
L’art. 71 della Costituzione prevede che almeno 50.000 elettori possono presentare proposte di legge di iniziativa popolare.
Analogamente si procede per la raccolta delle firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare (vidimazione moduli predisposti dai promotori e autenticazione firme dei sottoscrittori).
L’art. 49 della L. 352/1970 prevede che non sono validi i moduli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.