L’affidamento familiare rientra nelle competenze del Servizio Sociale che ne cura tecnicamente l’andamento con gli strumenti professionali necessari e previsti dalla normativa.
E’ altresì previsto un contributo economico per il mantenimento del minore erogato ogni trimestre consistente in 200 € mensili per ciascun minore oltre ad avere diritto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti da infortuni o danni subiti o provocati dal minore.
L’istituto dell’affidamento familiare è contenuto nella Legge nazionale 184/1983 e successive modifiche con la Legge n. 149/2001 relativa al “Diritto del minore alla propria famiglia”. L’istituto prevede un intervento temporaneo di “affidamento intra-familiare o etero-familiare al fine di consentire al nucleo d’origine di risolvere problematiche o momenti di crisi momentanea.
Tale istituto può essere giudiziale o consensuale e viene ratificato dall’Autorità Giudiziaria per la durata di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 24.
Per alcune situazioni di elevata complessità l’Autorità Giudiziaria può disporre affidamenti di maggiore durata anche sine die.
Nell’ambito della Legge è previsto un contributo economico fisso, a prescindere dal reddito degli affidatari, erogato dal Servizio presso il quale il minore è residente. Detto contributo afferisce a fondi distrettuali.