L'affidamento delle ceneri ai familiari
Qualora ci sia stata volontà scritta o verbale del defunto circa l'affidamento delle proprie ceneri spetta al coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno), far rispettare tale volontà attraverso un' istanza.
In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene temporaneamente tumulata nel Cimitero.
Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel Cinerario Comune.
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
Il Comune può, dal momento che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna, effettuare periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengono conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge.
La dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).
La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
La dispersione delle ceneri può avvenire:
- in natura;
- in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.