Compatibilità paesaggistica (art.167 del D.Lgs. 42/2004)

  • Servizio attivo
Accertamento della Compatibilità Paesaggistica per gli interventi realizzati in area ricomprese in vincolo paesistico che hanno i requisiti disposti al comma 4 dell’art.167 del D.Lgs.42/2004 (Codice).

A chi è rivolto

Proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti in area con vincoli paesistici interessati dagli interventi realizzati  aventi i caratteri di cui al comma 4 art. 167 del Codice.

Descrizione

La Compatibitlità Paesaggistica Ordinaria è disciplinata nelle modalità di svolgimento dall’art. 167 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e viene rilasciata dal Comune per gli interventi edilizi delegati dalla Regione Lazio con la legge n.8/2012.

E’ ammessa la procedura di compatibilità nei casi previsti al comma 4 dell’art.167 del Codice:

“a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

 b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”gli interventi  riconducibili alle tipologie dell’allegato “B” del D.P.R. 31/2017 per i quali è ammesso la procedura semplificata”

L’interessato presenta apposita domanda all’Amministrazione preposta ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi ammessi, presentando la documentazione necessario secondo quanto disposto nel  PROTOCOLLO tra il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E la REGIONE LAZIO del 18 dicembre 2017.

Come fare

L'interessato deve rivolgersi ad un tecnico progettista abilitato che dovrà presentare a mezzo PEC l'istanza compilata sull’apposito modello e corredata di tutti i documenti indicati.

Per la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica gli elaborati devono essere presentati in via telematica  in file formato PDF firmati digitalmente dal professionista abilitato all’indirizzo PEC del Comune.

Cosa serve

  • Richiesta di Compatibilità Paesaggistica come da modulistica
  • Documenti ed Elaborati tecnici riportati e descritti nell’ “Allegato 02 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D.LGS 42/2004”
  • Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo di  € 16,00  per la domanda e per il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione

L’attestazione di avvenuto  pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 300,00 da effettuare con le modalità di seguito riportate.

Cosa si ottiene

PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA  delle opere eseguite ai fini della relativa regolarizzazione con titolo edilizio abilitativo in sanatoria ove ricorrano i presupposti dell’art.36 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Tempi e scadenze

Rilascio autorizzazione

• L'amministrazione competente al rilascio della compatibilità paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, valuta l’ammissibilità della stessa, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale, verifica se ricorrono i presupposti per l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dei dispositivi di legge.

• Se l’accertamento di compatibilità è richiesto per fattispecie diverse da quelle elencate all’art.167 co.4 lettere a), b), c), la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.

• Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente ed alla competente Autorità Giudiziaria.

• Le domande ammissibili e complete della richiesta documentazione, conformi paesaggisticamente, sono inoltrate alla Soprintendenza competente per il territorio, unitamente ad una relazione istruttoria ed ad una proposta di provvedimento.

• Entro novanta la competente Soprintendenza esprime il proprio parere vincolante comunicandolo al Comune. Se il parere è favorevole, il Comune comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria. Se il parere è negativo, il Comune comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia all’Autorità Giudiziaria. Se la Soprintendenza non esprime il proprio parere entro il termine di 90 giorni, il medesimo si intende acquisito ai sensi dell’art.17bis della L.241/1990 quale silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche.

• A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, il Comune emette il provvedimento finale di accertamento di compatibilità paesaggistica che viene comunicato all’interessato ed alla Soprintendenza, nonché all’Autorità Giudiziaria qualora si abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori.

• Secondo quanto previsto al comma 5 art.167 del D.Lgs 42/2004 ed all’art.4 del Protocollo d’Intesa, la procedura si conclude entro centottanta giorni dalla presentazione di specifica istanza del richiedente.

Quanto costa

SANZIONE PECUNIARIA La sanzione pecuniaria dovuta è equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito.

Il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite. Tale somma è determinata secondo la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", attualmente vigente, approvata con DGR n. 412 del 6 agosto 2012.
Il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’I.C.I risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine il richiedente produce la documentazione attestante l’avvenuta variazione della rendita catastale, supportata da una simulazione DOCFA riferita allo stato autorizzato e allo stato di fatto.
In ogni caso la sanzione minima è stabilita in euro 2.000,00 (duemila/00) e la sanzione massima non può superare il decuplo del minimo, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

E' dovuto il pagamento dei diritti di segreteria pari ad euro 300,00 da effettuare con le seguenti modalità  - Occorre sempre indicare la causale del versamento:

  • Direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale: BANCA INTESA SAN PAOLO Cerveteri: Via Diaz, 10 - Orario sportelli: 8,30/13,40 - 14,45/16,15 Cerenova: Via D. Barbato, 1 - Orario sportelli: 8,30/13,40 - 14,45/16,15
  • Tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT63U0306939042100000046024;

Tramite versamento su c/c postale n. 51173003 o bonifico su Bancoposta al seguente IBAN: IT41P0760103200000051173003

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  • Palazzo del Granarone, Via Francesco Rosati Snc, 00052
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Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento: 13/05/2024, 17:34

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