Ordinanza Balneare 2024

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La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Cerveteri e disciplina l’uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate della competente Autorità Marittima.

Data:

23 maggio 2024

Tempo di lettura:

3 min

Grafica Ordinanza Sindacale
Grafica Ordinanza Sindacale

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Cerveteri e disciplina l’uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate della competente Autorità Marittima

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LIBERO TRANSITO E DIRITTO DI ACCESSO SUL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO

I concessionari di aree Demaniali Marittime e/o tutti i soggetti di cui all’articolo 1.2 hanno l’obbligo di garantire, durante l’intero arco della giornata per tutto l’anno solare, l’accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). È concessa facoltà di predisporre apposito ed idoneo percorso per agevolare il libero transito alla battigia opportunamente segnalato a condizione che non venga modificato lo stato dei luoghi e che tale operazione non implichi l’installazione di strutture per le quali la normativa vigente prevede il rilascio di apposita autorizzazione. In assenza di idonee indicazioni si intende “libero e gratuito” qualsiasi entrata/passaggio esistente

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STAGIONE BALNEARE

La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 settembre;

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PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del territorio del Comune di Cerveteri è vietato:

  • Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
  • Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate;
  • Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
  • Campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, campers o altri mezzi tali spazi;
  • Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili;

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DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09,00 e sino alle ore 19,00. La balneazione è consentita, nel periodo 01 maggio al 30 settembre durante gli orari di cui all’art. 3, comma 3.4 della presente ordinanza.

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Ultimo aggiornamento: 23/05/2024, 13:18

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