Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione

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La misura consente ai contribuenti che ne hanno i requisiti di regolarizzare i propri debiti beneficiando dell'eliminazione di interessi e sanzioni, secondo le modalità e le scadenze previste dalla normativa vigente.

Data:

24 luglio 2026

Tempo di lettura:

3 min

Avviso pubblico
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Descrizione

Si comunica che l’Ente ha deliberato con provvedimento n. 41 del 29/06/2026 l’applicazione alle proprie entrate delle disposizioni riguardanti la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-quinquies comma 2 del Decreto-legge n. 38/2026 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 88/2026 (G.U. n. 117 del 22/05/2026).

  • la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
  • rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
  • a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
  • l’art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;
  • la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
  • a decorrere dall'autunno 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • il debitore rende la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita istanza entro il termine prorogato del 15 dicembre 2026, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il termine differito del 31 marzo 2027 o in rate, con l'applicazione in caso di pagamento rateale degli interessi al tasso di legge a decorrere dal 1° aprile 2027;
  • entro scadenze riparametrate e successive alla presentazione delle domande, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
  • l’art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni;
  • in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

 

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