Requisiti di iscrizione: occorre essere cittadini italiani di buona condotta morale, godere dei diritti civili e politici, avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello (secondo grado);
Chi ne è escluso: Sono esclusi dall'Ufficio di giudice popolare per incompatibilità:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
L'iscrizione permane fino al compimento del 65° anno di età, o può essere revocata per la perdita dei requisiti prescritti dalla Legge (condanna penale).
Retribuzione: ai giudici popolari nominati oltre ad una indennità stabilita dall’art. 36 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e succ. modificazioni, spetta anche l’indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio a coloro che prestino servizio fuori della loro residenza.