Regolamento Amministrazione Condivisa - Patti di collaborazione

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell’art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

Descrizione

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 

  1. beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione; 
  2. comune o amministrazione: il Comune di CERVETERI nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative; 
  3. cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento; 
  4. amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale; 
  5. proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune; 
  6. patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani; 
  7. cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione; 
  8. rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica: 
  9. gestione condivisa: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica; 
  10. spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. 

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