Il D.L. 132/2014 è stato convertito in Legge n. 162 il 10 novembre 2014 e l’art.12 (entrato in vigore l’11 dicembre 2014) stabilisce che i coniugi possono comparire dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o infine di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile può avvenire solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave e economicamente non autosufficienti.
Che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.