Dichiarazione di nascita

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La dichiarazione di nascita permette l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente oltre all’attribuzione del nome e del cognome

A chi è rivolto

  • Per i figli nati nel matrimonio la dichiarazione potrà essere resa indifferentemente dal padre o dalla madre;
  • Per i fgli nati fuori dal matrimonio la dichiarazione dovrà essere resa da entrambi i genitori se precedentemente non è stato predisposto il pre-riconoscimento.

Descrizione

Subito dopo la nascita il bambino va inserito nell’anagrafe dello stato civile: in Italia la dichiarazione di nascita è obbligatoria, perché permette di provare l’esistenza di una persona, di stabilire la sua identità e di inserirla in un nucleo familiare.

La dichiarazione di nascita può essere effettuata direttamente presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto, entro tre giorni dalla nascita; in alternativa, entro dieci giorni dall’evento, ci si può rivolgere all’ufficio di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita oppure in quello in cui risiedono i genitori del bambino.

Come fare

Il dichiarante può presentarsi all'ufficio Stato civile. 

Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.

Per quanto riguarda il cognome:

  • il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre in accordo, di attribuire il cognome di uno solo di loro due: solo il cognome paterno ma anche solo il cognome materno. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; solo cognome paterno; solo cognome materno.
  • In caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza. Se dovessero presentarsi delle difficoltà si ricorre all’applicazione del diritto italiano.

Cosa serve

  • un valido documento di riconoscimento di chi presenta la dichiarazione;
  • l’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal personale medico presente al parto;
  • oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione se il parto è avvenuto senza assistenza di personale sanitario.

Cosa si ottiene

La dichiarazione di nascita permette l’attribuzione di nome, cognome e l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita può essere resa innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni dall’evento.

Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, sarà resa nel Comune di residenza della madre.

Quanto costa

La presentazione della dichiarazione è completamente gratuita.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Parco della Legnara, Via Antonio Ricci 4, 00052
Prenota appuntamento

Ulteriori informazioni

Il pre-riconoscimento può essere richiesto all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, da entrambi i futuri genitori, presentando un certificato medico, rilasciato dal ginecologo, attestante le settimane di gravidanza; le fotocopie dei documenti, la copia della sentenza di separazione (se la madre è separata).

Vincoli

La dichiarazione di nascita deve essere presentata entro 10 giorni dalla nascita.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Telefono:

0689630208, 3294104130

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile

Via Antonio Ricci 4, 00052


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

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Ultimo aggiornamento: 12/06/2024, 15:09

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