Accesso agli atti documentale (legge 241/90)

  • Servizio attivo
Riguarda il potere/diritto del cittadino ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
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A chi è rivolto

Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’

E’ rivolto al cittadino interessato a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi di cui ha un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Descrizione

È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90)

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:

 - amministrazioni dello Stato;

 - aziende autonome;

 - enti pubblici;

 - concessionari di servizi pubblici.

L’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento.

Pertanto, è compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati. Da tenere presente che le P.A. possono differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.

Come fare

Tale diritto avviene attraverso due modalità di accesso:

  • Accesso informale: si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo detiene stabilmente.
  • Accesso formale: il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente - inviandola tramite PEC oppure depositandola a mano all’ufficio Protocollo dell’amministrazione.

Cosa serve

Modulo di richiesta di accesso atti debitamente compilato e corredato:

  • Di un documento di riconoscimento;
  • Eventuale delega al deposito della richiesta di accesso e/o al ritiro degli atti;
  • Eventuale documentazione in copia attestante la posizione legittimante;

E’ fondamentale che la richiesta di accesso sia sempre motivata.

Cosa si ottiene

L’amministrazione fornirà al richiedente:

  • il/i documento/i richiesti;
  • copia integrale o estratti significativi.

 

Tempi e scadenze

Termini:

Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte privata decorre dalla data di ricezione dell’atto di iniziativa da parte degli uffici comunali Qualora l’istanza non sia regolare, il responsabile del procedimento né da comunicazione all’interessato nel termine di 20 giorni. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento dell’istanza regolarizzata. Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine, all’interessato. La comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l’invito a presentarsi nei giorni e negli orari d’ufficio fissati per l’esercizio del diritto di accesso, con l’indicazione delle modalità da eseguire.

Quanto costa

Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,).

Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l’indicazione dell’uso specifico dichiarato dal richiedente.

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Ultimo aggiornamento: 07/05/2024, 11:41

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